TESTATE ON-LINE. La registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede
finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori. I blog non hanno l’obbligo di registrarsi presso i
tribunali “a meno che non ricevano finanziamenti pubblici” (così la Cassazione civile). Le piccole testate online (con ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) non
obbligate alla registrazione.
analisi di Franco Abruzzo
INDICE
1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.
6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete.
7. L’informazione “spontanea”.
8. Il rapporto informazione telematica e articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate online. Nessuna pubblicazione telematica si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni
tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale). Solo le piccole testate online (che abbiano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) escluse dalla
registrazione.
11. Cassazione civile: i blog non sono stampa clandestina e non hanno l’obbligo di registrarsi presso i tribunali come testate giornalistiche a meno che non ricevano finanziamenti
pubblici. Per il tribunale di Aosta i bloggers rispondono del reato di diffamazione.
Appendice (norme di riferimento).
Giurisprudenza
TESTO IN ALLEGATO