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Dopo la conversione in legge del cosiddetto “Decreto di semplificazione fiscale” (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012,
s.o. n. 85), il Dipartimento delle finanze del MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) ha emanato, il 18 maggio scorso, la Circolare n. 3/DF che contiene numerosi chiarimenti
sull'applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria). Come noto, il summenzionato decreto ha disciplinato anche la tassazione degli immobili posseduti dagli italiani residenti all'estero,
migliorando la norma rispetto al testo precedente ma senza, tuttavia, dare completa soddisfazione ai cittadini italiani emigrati.
L'articolo 13, comma 10, della legge 16/20112 stabilisce che “i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata”.
In pratica, i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, potranno deliberare di trattare le unità immobiliari degli italiani residenti all'estero alla stregua delle
“abitazioni principali” dei cittadini residenti in Patria, ovvero con l'aliquota ridotta e la detrazione e maggiorazione per i figli.
Tanto per fissare la differenza, giova ricordare che l'aliquota che si applica sulla base imponibile è pari allo 0,4% per l'abitazione principale (cioè quella in cui si “risiede
abitualmente”) ed è pari allo 0,76% per gli altri immobili. Occorre anche chiarire che la maggiorazione di 50 euro per i figli di età non superiore a 26 anni (massimo quattro figli), si applica
“solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore”.
A tal riguardo è stato stabilito che entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono modificare, nei propri regolamenti, le aliquote di tassazione previste dallo Stato, per cui
avremmo il seguente quadro:
- residenza abituale (prima casa): 0,4% (max 0,6%, min 0,2%)
- altri immobili: 0,76 % (max 1,06%, min 0,46%)
- case locate: 0,76% (max 1,06%, min 0,46%)
- negozi, studi e capannoni: 0,76% (max 1,06%, min 0,46%)
- immobili rurali strumentali: 0,2% (max 0,2%, min 0,1%)